Chi ha proposto domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.lgs. 387/03 e ha subito ingiustamente un irrimediabile ritardo nella conclusione del procedimento da parte dell’ente regionale proposto, può ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal silenzio serbato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 30, comma 4, D.lgs. 104/10.
Le perdite causate dai ritardi nella realizzazione dell’impianto di energia alternativa, rispetto alle tempistiche previste (e prevedibili) in sede di progettazione , devono considerarsi derivanti:
a) dalla riduzione delle tariffe incentivanti pattuite; difatti si può evincere che è previsto un ribasso delle tariffe di vendita nella misura del 6% ogni quadrimestre successivo alla tardiva realizzazione dell’impianto;
b) dall’aumento del costo dei materiali, come il rame, il quale ha subito un aumento negli ultimi due mesi di circa il 30%;
c) dagli oneri sostenuti dalla società privata sia in termini puramente economici, che in termini occupazionali, organizzativi e gestionali;
d) dalle probabili ripercussioni economiche derivanti dal disattendere accordi economici e commerciali già intrapresi;
e) dai danni derivanti dalle valutazioni socio-economiche effettuate;
f) dal quantitativo di energia media annua prodotta che è stato largamente sottostimato, di almeno il 10%.
Il risarcimento si propone con ricorso innanzi al TAR competente entro il termine massimo di un anno dal giorno ultimo in cui l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere.
fonte: studio viti