I Cavalli e il Codice della Strada – Proposta di abolizione delle Carrozze in Città!
Secondo l’attuale Codice della Strada, ad oggi è possibile circolare su strade pubbliche con animali – sia portati a mano che in sella ovvero con un veicolo a trazione animale – a condizione di aver compiuto quattordici anni e che si osservi la segnaletica stradale e le comuni regole di circolazione.
Le uniche strade sulle quali non è consentito transitare sono le autostrade e le strade extraurbane principali, in quanto riservate alla circolazione di determinate categorie di veicoli a motore.
Bisognerà fare attenzione, in particolare, ai segnali di divieto (cartello circolare bianco con bordo rosso che raffigura una carrozza solitamente accompagnata da un carretto a mano e da una bicicletta), poiché tale divieto riguarda anche i cavalli attaccati, montati o condotti a mano.
E’ importante sapere che gli Enti responsabili delle strade pubbliche (Comune, Città Metropolitana e Anas s.p.a.) possono vietare o limitare il transito di alcune categorie di veicoli, e dunque anche dei cavalli; così come l’accesso a cavallo ad un parco o ad una riserva naturale può essere sottoposto a restrizioni o subordinato ad una autorizzazione.
Inoltre sempre secondo il Codice, “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”: pertanto prestate molta attenzione se il vostro cavallo è particolarmente nervoso o mal reagisce al passaggio dei veicoli; in questo caso meglio evitare di portarlo in strade trafficate.
Tenete sempre e rigorosamente la destra, tenendo conto che è vietato – seppur conducendo un animale a mano – percorrere la strada sul margine sinistro!
Sono assolutamente vietate le competizioni sportive con animali.
Infine è vietato “Insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”; argomento a favore di chi sostiene che se il nostro cavallo “sporca” il manto stradale siamo tenuti a smontare e fare pulizia!
Ciò nonostante sappiate che qualora dovesse accadere un incidente su strada con un altro veicolo oppure con un pedone, non essendo obbligatoria l’assicurazione per i veicoli a trazione animale o per gli animali da sella, potrete essere chiamati personalmente a risarcire tutti i danni causati dal vostro animale e/o dal veicolo da egli trainato.
Tutto questo fermo restando il principio generale enunciato dall’art. 2054 del Codice Civile il quale prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…..”.
Ciò significa che la responsabilità dell’accaduto è presunta per tutti i veicoli coinvolti nel sinistro, salvo che qualcuno riesca a provare che l’incidente si è verificato esclusivamente per l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale da parte di un altro conducente.
Detto ciò si segnala che è stata avanzata una proposta di legge da alcuni partiti di maggioranza che prevederebbe l’eliminazione e il divieto di carrozze trainate dai cavalli in città.
Un provvedimento che laddove venisse approvato definitivamente scaturirà non poche polemiche per il settore.
Staremo a vedere.