La responsabilità civile in materia di equitazione si riferisce agli aspetti risarcitori che possono scaturire da eventi lesivi dell’integrità psico-fisica di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività (cavalieri, spettatori, visitatori e terze persone in generale) ovvero in caso di danneggiamento di cose e animali appartenenti ad altri soggetti.
La responsabilità per chi esercita attività equestre può essere considerata:
- “attività pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c. quando ricorrano determinate circostanze, cioè quando è esercitata da principianti (Cass. civ. n.16637/08) o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell’animale (Cass. civ. n.12307/98);
- nelle altre ipotesi, semplice responsabilità per “danno cagionato da animali” ex art. 2052 c.c.
La Cassazione ha sostenuto che tale attività non può essere considerata pericolosa quando viene svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli abituati e addestrati a essere montati da principianti su percorsi da loro conosciuti (Cass.civ. n.11861/98).
Pertanto, in via del tutto generale, possiamo affermare che l’attività di equitazione non costituisce “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c. quando la pericolosità del mezzo “cavallo” è attenuata da alcuni fattori come:
-idonee misure di sicurezza (uso del casco o del kep)
-idonea struttura del maneggio;
-idoneità della bardatura del cavallo (insellaggio, redini, staffe, ecc.);
-dal cavaliere esperto;
-del capocolonna e/o dall’istruttore che a terra (o a cavallo) impartisce i vari ordini.
La qualificazione del tipo di attività (pericolosa o non pericolosa) presenterà non poche implicazioni pratiche dal punto di vista giuridico/processuale.
Infatti se l’attività viene considerata “pericolosa”, secondo l’art. 2050 c.c. il responsabile del maneggio (o l’istruttore) potrà evitare la condanna soltanto provando di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
In tale ipotesi vi è una vera e propria presunzione di responsabilità a carico di chi esercita l’attività pericolosa, superabile solo nel caso venga fornita da questi la “prova positiva” di aver predisposto ogni misura idonea a prevenire l’evento dannoso.
Viceversa, quando l’attività di maneggio non costituisce attività pericolosa, la responsabilità dell’esercente verrà valutata secondo quanto disposto dall’art. 2052 c.c. e cioè secondo la relazione intercorrente tra chi usa il cavallo e il cavallo stesso.
Sul piano probatorio il proprietario o chi si serve dell’animale, al fine di andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova positiva del “caso fortuito” : dovrà cioè provare qualunque fatto, colpa concorrente o esclusiva del danneggiato ovvero ogni fattore esterno imprevedibile ed inevitabile che interrompe il nesso causale tra l’evento contestato e il danno subito.
Al danneggiato invece spetterà esclusivamente la prova del nesso causale (cioè della corrispondenza) tra l’evento lesivo (caduta, calcio, ecc,) e le lesioni subite.
Responsabili ex art. 2050 c.c. sono il proprietario del cavallo o chi si serve dell’animale (colui il quale trae dal cavallo il vantaggio economico dal suo utilizzo).
fonte: studio viti