Dal punto di vista prettamente normativo, il proprietario o il detentore di un cavallo è obbligato a dichiarare agli enti competenti la destinazione finale del proprio animale fin dalla nascita dello stesso.
Le opzioni sono due:
- Animale NON destinato alla macellazione ai fini del consumo umano;
- Animale destinato alla macellazione ai fini del consumo umano.
Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2006 disciplina il funzionamento dell’anagrafe equina, in precedenza gestita dall’ASSI/UNIRE, oggi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della legge n. 135 del 2012. Il cavallo dovrà essere registrato presso la suddetta anagrafe qualora il proprietario lo detenga per scopi diversi dalla macellazione.
A seguito della registrazione, il cavallo viene dotato di un microchip e di un passaporto personale ove risultano le caratteristiche morfo-genetiche dell’animale, le generalità del proprietario (e di quelli eventuali precedenti), nonché appunto la sua destinazione finale.
In caso di cavallo destinato alla macellazione ai fini del consumo umano, il Regolamento della Comunità Europea n.852 del 29.04.2004 obbliga i detentori a registrarsi presso la ASL come “Operatori del settore alimentare”. Ciò implica la titolarità di numerosi oneri in capo ai proprietari – che saranno di conseguenza sottoposti a ferrei controlli – come la tenuta di registri vidimati dalla ASL relativi agli alimenti, ai mangimi e ai farmaci somministrati, all’insorgenza delle malattie, ai risultati di tutte le analisi fatte sugli animali che abbiano rilevanza ai fini della salute umana.
Il Ministero della Salute, in quanto competente al controllo di tutte le caratteristiche relative ai cavalli destinati al consumo umano, ha già dato indicazioni precise per l’espletamento di tali controlli sulla salubrità delle carni – affidandoli ai Carabinieri NAS, agli assessorati regionali alla sanità e alla ASL – confermando l’assoluta indispensabilità della presenza di microchip e di passaporto per tutti i cavalli destinati alla macellazione a scopo alimentare.
Una volta che il cavallo viene registrato come “animale di compagnia” non potrà più essere destinato alla macellazione e gli eventuali trasgressori saranno sanzionati con pene pecuniarie salatissime sino ad arrivare a sanzioni penali (“Un cavallo da corsa non diventa asino, né l’asino cavallo da corsa, ma soprattutto un cavallo da corsa è e resta comunque un cavallo da corsa pur non correndo”- cit. anonima).
Considerate tali premesse, risulta innegabile come il sentimento e la sensibilità umana nei confronti degli animali, ed in particolare del cavallo, siano cambiati rispetto al passato e come, di conseguenza, siano in continua evoluzione.
D’altro canto, ritengo che il cavallo meriti maggior rispetto grazie alla sua importanza storica nella evoluzione stessa dell’umanità: non v’è dubbio infatti che l’equitazione è una delle attività più antiche a cui si è dedicato l’uomo e che, oltre ad aver contribuito in modo determinante al progresso umano in tema di trasporti, questo animale ha avuto un ruolo importantissimo sia politicamente che militarmente.
fonte: studio viti