Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 15.10.2018, ha chiarito quando il trasporto cavalli per attività ludico/sportive può essere considerato in conto proprio o in conto terzi.
Ebbene, secondo il Ministero, il trasporto cavalli realizzato da un trasportatore che non è proprietario o che comunque non dispone dell’animale, configura un trasporto per conto terzi, soggetto alla disciplina normativa di cui alla Legge 298/74, nonché dei regolamenti comunitari e altri tratti internazionali.
Mentre se chi trasporta il cavallo è lo stesso proprietario, così come risulta dai documenti dell’animale (passaporto UNIRE, APA, FEI, ecc.), o chi ne ha la piena ed esclusiva disponibilità – risultante da apposito contratto di comodato d’uso o mezza fida – per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell’animale, il trasporto può essere considerato in conto proprio e quindi non soggetto alla normativa sopra richiamata.
I contratti di comodato, fida o mezza fida da cui discende la disponibilità dell’animale deve avere forma scritta e debitamente registrato.
A parere di chi scrive non mancano punti critici e poco chiari della circolare in questione che possono prestarsi a facili interpretazioni asseconda di chi nel concreto andrà ad applicare la norma.
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